È frequente nella prassi il caso del lavoratore che rimanga assente ingiustificato dal posto di lavoro ma che, allo stesso tempo, non si prodighi per rassegnare le dimissioni volontarie Il lavoratore è intenzionato a risolvere il rapporto di lavoro, ma chiede al datore di lavoro di essere formalmente licenziato così da poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione.Per i giorni seguenti non si presenta più sul posto di lavoro e il datore di lavoro non ha altra possibilità per risolvere il rapporto di lavoro se non quella di provvedere a licenziare il lavoratore inadempiente per giusta causa. In questo caso l’azienda è tenuta a versare il ticket licenziamento, il cui importo è stato recentemente aggiornato dall’INPS con la circolare n. 20 del 2020 ed è pari ad Euro 503,30 per ogni anno di lavoro effettuato, sino al massimo di Euro 1.509,90. Si potrebbe dire: “oltre il danno la beffa”.
Per tale motivo recentemente il Tribunale di Udine, con Sentenza n. 106 del 30 settembre, ha sancito il diritto dell’azienda ad ottenere dal lavoratore il risarcimento del danno corrispondente al ticket versato all’Inps. Il Tribunale, investito della questione, ha deciso per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, basandosi sull’accertamento della “provenienza della volontà risolutiva del rapporto di lavoro”.L’azienda potrà ora non subire le conseguenze economiche di un’azione non volontaria, ma indotta dal comportamento omissivo del lavoratore.