Il 29 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto “Ristori”) che proroga alcune disposizioni emergenziali già previste dal “Decreto Agosto” (convertito in Legge n. 126/2020) in materia di lavoro.
Tra le disposizioni giuslavoristiche più rilevanti introdotte vi sono:
Ammortizzatori sociali ed esoneri contributivi
– Vengono previste ulteriori 6 settimane di integrazione salariale con causale Covid-19, (CIGO, Assegno Ordinario e CIG in deroga) che si collocano nel periodo 16 novembre 2020-31 gennaio 2020. Gli eventuali periodi di fruizione dell’ammortizzatore precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del Decreto Agosto, e collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020, sono imputati alle 6 settimane del Decreto Ristori;
– Le 6 settimane ulteriori di ammortizzatori sociali possono essere concesse soltanto ai datori di lavoro cui sia già stata integralmente autorizzato il secondo blocco di 9 settimane di integrazione salariale prevista dal Decreto Agosto, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori colpiti dalle misure di contenimento di cui al DPCM del 24 ottobre 2020;
– Le 6 settimane sono gratuite solamente: per i datori di lavoro che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, per i datori di lavoro che appartengano a settori interessati da provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive, nonché per quelli che hanno subito una riduzione del fatturato (da autocertificare in sede di domanda) nel primo semestre 2020, pari o superiore al 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per gli altri è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale, pari ad una percentuale della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, pari al 9% se la predetta riduzione di fatturato è inferiore al 20% ovvero al 18% in assenza di qualsivoglia riduzione di fatturato.
Blocco dei licenziamenti
Il Decreto Ristori ha previsto la proroga del divieto di licenziamento fino al 31 gennaio 2021, non condizionato però all’utilizzo della cassa integrazione o dell’esonero contributivo da parte del datore di lavoro, come era previsto dal Decreto Agosto.
In base alla nuova disposizione, fino al 31 gennaio 2021 continuerà ad essere vietato:
– l’avvio di procedure di licenziamento collettivo ed i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
– viene mantenuta la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex articolo 7 della Legge n. 604/66.
Eccezioni al blocco dei licenziamenti:
– “cambio appalto”, nel caso di licenziamento di personale impiegato nell’appalto che sia riassunto dal nuovo appaltatore;
– cessazione attività dell’impresa conseguente a messa in liquidazione senza prosecuzione dell’attività, a condizione che durante la liquidazione non si effettuino cessioni che si qualifichino come trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.;
– accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro stipulato dalle OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale (ai lavoratori che aderiscono verrà riconosciuto l’accesso alla NASPI);
– licenziamenti disposti in caso di fallimento quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa ovvero ne sia disposta la cessazione;
– restano inoltre estranei all’ambito di applicazione del divieto i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, i licenziamenti intimati per superamento del periodo di comporto e i licenziamenti intimati durante il periodo di prova.