Anche il lavoratore asintomatico è considerato in malattia

di Mascheroni & Associati

Settembre 21, 2020

Anche il lavoratore asintomatico è considerato in malattia.

Il comma 1 dell’articolo 26 del decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

L’INPS con messaggio n. 2584/2020 del 24.06.2020 ha fornito le “Indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”

Si legge: “Il periodo di riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e quello della quarantena precauzionale. Pertanto, la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della stessa alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria”.

La quarantena si applica da ultimo anche per i casi previsti dal recente decreto c.d. Agosto (104/2020), che ha stabilito che le persone di ritorno da vacanze in zone a rischio debbano stare in isolamento domiciliare in attesa del tampone obbligatorio.

Pertanto l’isolamento deve essere equiparato in tutto e per tutto alla malattia.

La malattia rappresenta un’ipotesi legale di sospensione del rapporto di lavoro subordinato causata dall’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa e vige, di conseguenza, il divieto per il lavoratore di svolgere attività lavorativa.

La logica conseguenza, quindi, è che anche per il lavoratore che si trova in isolamento in attesa del tampone o per il lavoratore positivo al Covid-19 ma asintomatico, vige il divieto di svolgere attività lavorativa.

Nonostante non sussista un vero e proprio stato di incapacità lavorativa che legittimi la malattia, il lavoratore non può quindi lavorare, neppure con la modalità flessibile dello smart working.

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