Diffamazione sui social network

di Mascheroni & Associati

Gennaio 14, 2021

Pubblica un post diffamatorio sugli albergatori e sul mare di Rimini, condannato ad un mese di reclusione

Le opinioni espresse su internet, specialmente sui social media e altre piattaforme digitali, sembrano sempre appartenere ad un luogo lontano e si tende a immaginarle prive di conseguenze. Ciò ha portato molti ad esprimere le proprie opinioni senza alcun tipo di valutazione, scadendo spesso in diffamazioni ingiuriose. 

Di quanto possano essere reali le conseguenze delle proprie affermazioni offensive e denigratorie è esempio la vicenda di cui è stata data notizia negli ultimi tempi di un turista estremamente deluso della propria esperienza a Rimini. L’uomo, infatti, dopo aver scritto su Facebook che gli “albergatori riminesi sono dei fannulloni e si arricchiscono lavorando 3 mesi all'anno sfruttando un mare di m…”, si è visto recapitare un decreto di condanna penale ad un mese di reclusione, convertito in una pena pecuniaria di 1.225 Euro più le spese legali. 

La questione è giunta fino alla Corte di Rimini su impulso dell’associazione degli albergatori di Rimini perché la forte dichiarazione espressa dal turista contro i suoi associati ne metteva fortemente in dubbio l’etica lavorativa e, di conseguenza, ne ledeva gravemente la reputazione.

La valutazione della gravità di tale opinione deriva anche dal fatto che essa è stata pubblicata su di un social network, ossia in un ambito in cui poteva potenzialmente raggiungere un numero illimitato di lettori in tempi brevissimi, finendo così col poter così ledere in modo irreversibile la reputazione di tutti i membri dell’associazione professionale della città romagnola. 

Vi è, però, da sottolineare come un decreto di condanna penale emesso dal GIP non sia un provvedimento definitivo. Difatti, contro di esso l’imputato può presentare opposizione nel termine di quindici giorni dalla sua notifica e sarebbe impensabile, data la struttura stessa del procedimento con cui è viene emesso un provvedimento penale e dato il diritto fondamentale alla difesa sancito dalla nostra Costituzione, che gli fosse preclusa una tale azione. 

Infatti, il decreto penale di condanna, previsto e disciplinato dagli artt. 459 c.p.p. e seguenti, viene emesso in assenza di contraddittorio e su richiesta motivata del Pubblico Ministero per tutti quei reati per i quali si ha la “irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva” e, quindi, l’imputato finisce col ricevere un atto già pienamente formato. Per questa ragione viene data al suo destinatario la possibilità di opporsi ad esso. 

In caso di opposizione, poi, il giudice dovrà revocare il decreto di condanna e procedere nelle forme del rito richiesto dall'imputato e sarà quindi nella successiva vera e propria fase processuale  che verranno accertati i fatti e le eventuali responsabilità. 

Insomma, la vicenda del turista milanese è la prova che, sebbene quanto detto sui social media possa sembrare inoffensivo per l’autore stesso, le conseguenze, in realtà, possono essere reali ed anche piuttosto gravi (ma comunque opponibili).

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